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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI ANTEAS-SERVIZl
L'Assemblea Nazionale di Anteas - Servizi regolarmente convocata a Rimini in sessione straordinaria il 24 marzo 2010 con la Presidenza di Riccardo Pezzana alla presenza 86 delegati in rappresentanza direttamente o per delega di 19.600 iscritti ha deliberato le seguenti modifiche allo Statuto di Anteas -Servizi Nazionale dell'8 maggio 2007
MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA PROMOZIONE SOCIALE
Art. 1 Sede Comma due sede in Roma
Art. 4 - Le Anteas Servizi Regionali Le Anteas Servizi Regionali hanno la titolarità del rapporto con l'Ente Regione: designano la loro rappresentanza negli organismi regionali della promozione sociale; coordinano e indirizzano le attività delle strutture territoriali di Anteas Servizi nella regione; gestiscono i progetti interprovinciali, regionali o interregionali.
Art. 5 - Le Anteas Servizi Provinciali coordinano le Associazioni presenti nel territorio; assumono la rappresentanza unitaria dell'Associazione nei confronti delle Istituzioni e degli Enti Provinciali; verificano il corretto funzionamento delle associazioni e il rispetto delle regole inteme e delle norme;
Art. 6 Assemblea diventa art. 8 1 comma L'Assemblea è costituita dai componenti eletti nelle assemblee regionali sulla base del quoziente di rappresentatività deliberato dal Comitato Direttivo. La delibera del Comitato Direttivo sui quoziente di rappresentatività deve essere assunta almeno 2 mesi prima della convocazione dell'Assemblea. Viene comunque garantita (vive)
Art. 7 diventa articolo 9
Art. 8 diventa art. 10 i vice presidenti Uno dei Vice presidenti designato dal Presidente sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di infortunio.
Quelli seguenti (articoli) slittano di conseguenza.
Le modifiche statutarie sono state approvato all'umanità dell'Assemblea Statuto dell'associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 - Costituzione 1. E' costituita l'associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà- Servizi). 2. Essa ha sede legale in Roma, è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica. 3. E' in facoltà dell'associazione aprire sezioni locali.
Art.2 - Finalità
1 - L'associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale con particolare riferimento a: - piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona; - valorizzazione dei principi della pace, della cultura rnultietnica della solidarietà fra i popoli; - attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali; - piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini; - realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute; - superamento di tutte le forme del disagio sociale; - affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente; - sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale. ART. 3
1 Sono associati le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale regionali e locali che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelle che fanno e faranno domanda di adesione, la domanda di adesione può essere accolta con giudizio motivato dal comitato. Possono divenire soci coloro che riconoscono e accettano le finalità dell'associazione. Gli Statuti dei soci persone giuridiche dovranno contenere norme conformi a quelle dello statuto dell'associazione nazionale. 2 - Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. 3- Gli associati cessano, con effetto immediato , di appartenere all'associazione per: - dimissioni; - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; -morte; - indegnità deliberata dal comitato. In questo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva. 4 - L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
Art 4 Le Anteas Servizi Regionali
Le Anteas Servizi Regionali hanno la titolarità del rapporto con l'Ente Regione: - designano la loro rappresentanza negli organismi regionali della promozione sociale: - coordinano e indirizzano le attività delle strutture territoriali di Anteas Servizi nella regione; - gestiscono i progetti interprovinciali, regionali o interregionali.
Ari 5 - Le Anteas Servizi Provinciali
Le Anteas Servizi Provinciali: - coordinano le Associazioni presenti nel territorio; - assumono la rappresentanza unitaria dell'Associazione nei confronti alle istituzioni e degli Enti Provinciali; - verificano il corretto funzionamento delie associazioni e il rispetto delie regole inteme e delle norme;
Ari. 6 - Diritti ed obblighi degli associati
1 - Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee , a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. 2 - Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
ART. 7
1 sono organi dell'associazione - l'assemblea - il comitato - il presidente - i vice presidenti - il collegio dei revisori dei conti - il collegio dei probiviri Ari. 8 Assemblea
L'Assemblea è costituita dai componenti eletti nelle assemblee regionali sulla base de! quoziente di rappresentatività deliberato dal Comitato Direttivo. La delibera dei Comitato Direttivo sul quoziente di rappresentatività deve essere assunte almeno 2 mesi prima della convocazione dell'Assemblea. Viene comunque garantita la presenza di un delegato ad ogni Regione 2 - Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 3 - Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( lettera raccomandata, telegramma, fax). 4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati ; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 5 - In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega. 6 - Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 deleghe 7 - Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 17 e 18. 8 - l'assemblea ha i seguenti compiti:
- stabilire il numero ed eleggere i membri del comitato; - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti - eleggere i componenti il collegio dei probiviri; - approvare il programma di attività proposto dal comitato; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - stabilire l'ammontare delie quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati; - approvare o respìngere le modifiche dello statuto; - deliberare lo scioglimento dell'associazione.
Art. 9 - Comitato
1 - II comitato è eletto dall'assemblea al suo interno ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 27 membri. Esso può cooptare albi tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 2 - II comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. 3 - Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( lettera raccomandata, telegramma, fax). 4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. 5 - In prima convocazione, il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi. 6 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. 7-11 comitato ha i seguenti compiti: - eleggere il presidente; - eleggere due vice presidenti; - assumere il personale, - nominare il segretario ; - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa, - accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- approvare o respìngere, ove non esista l'associazione di promozione sociale a carattere regionale, la costituzione delle associazioni di promozione sociale a carattere locale; - ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dai presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art. 10-Presidente
1-11 presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti. 2 - Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4. 3 - II presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. 4 - In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5 - in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte da uno dei due vice presidenti indicato dal presidente.
Art. 11 - Vice Presidenti
Uno dei Vice Presidenti designato dal Presidente sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di infortunio. Art.12-Segretario
1-11 segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale; - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione; - provvede alia riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del comitato; - è a capo del personale.
Ari 13 - Collegio dei revisori dei conti
1-11 collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente. 2-11 collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3 - Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata. 4-11 collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri
1 - Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio dei probiviri, eletti dalla assemblea. 2 - II collegio dei probiviri è formato da 3 membri di cui uno eletto con funzione di presidente 3 - La determinazione assunta dal Collegio è da considerarsi definitiva.
Art. 15 - Durata delle cariche
1 - Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere confermate. 2 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Art. 16 - Risorse economiche
1 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) - quote e contributi degli associati; b) - eredità, donazione e legati; e) - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) - contributi dell'Unione europea e di organismi intemazionali; e) - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliarìa e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) - erogazioni liberali degli associati e di terzi; h) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2 - l'associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), e), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. 3 -1 fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato. 4 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente. 5 - II patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini dì utilità sociale.
Art. 17 - Quota sociale
1 - La quota associativa è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. 2 - L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.
Art. 18-Bilanci
1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti. 3-11 bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'assemblea. 4-11 bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato. 5 -1 bilanci preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare. 6 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 19 - Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto. -
1 - Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Art. 20 - Scioglimento -
1 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 2 - in caso di scioglimento cessazione o estinzione, dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale; salvo diverse destinazione imposte dalia Legge.
Art. 21 - Norma di rinvio -
1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislativa in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
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